Decreto liquidità: ecco le misure approvate | Acmi - Associazione Credit Manager Italia
Decreto liquidità

Decreto liquidità: ecco le misure approvate

il 07 Apr 2020 - 11:22 AM
7 Aprile, 2020 - 11:00

Approvato ieri 6 aprile 2020 il cd. "Decreto Liquidità", un decreto legge contenente le misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, destinate a coprire tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato.
Nello specifico:

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Tale intervento avviene:

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.
Nel dettaglio:

Il decreto prevede, infine lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).
Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.